Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 25 mar 1937
Nel caso in cui prestatori di opera retribuiti a cottimo nello stabilimento, officina o cantiere di un datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgano, col consenso di questi, di altri prestatori di opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore di lavoro predetto in conformità delle disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente regolamento.
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