Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 5

In vigore dal 25 mar 1937
Le società cooperative e le società anche di fatto, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera per l'esecuzione di lavori previsti dall' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono considerate datori di lavoro anche nei riguardi dei propri soci addetti ai lavori medesimi. Le compagnie portuali sono considerate datori di lavoro nei riguardi dei propri inscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto precitato, del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e del presente regolamento, salvo il diritto di rivalsa del premio di assicurazione nei confronti delle persone od enti nell'interesse dei quali le operazioni medesime compiute.
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