Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo I

Art. 3

In vigore dal 25 mar 1937
Nei lavori di bonificamento idraulico di cui al numero 3 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si intendono compresi quelli che si compiono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i terreni di un comprensorio di bonifica, sia a mezzo di canali di scolo o di fognature, sia a mezzo di colmate naturali o artificiali, sia a mezzo di prosciugamento meccanico.
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