Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo I

Art. 1

In vigore dal 25 mar 1937
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. . Sono compresi fra gli opifici contemplati nel numero 1 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765: 1) quelli nei quali le macchine siano adoperate anche in via transitoria; 2) quelli nei quali le macchine non servono direttamene ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi. Nel termine « opifici » sono compresi anche i laboratori nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-1

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