Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo I

Art. 4

In vigore dal 25 mar 1937
Agli effetti del numero 8 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono in ogni caso considerate materie infiammabili le sostanze seguenti: 1) petrolio greggio per raffinazione; 2) petrolio raffinato; 3) etere di petrolio; 4) acqua ragia minerale; 5) benzina; 6) benzolo; 7) etere solforico; 8) alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti; 9) olii minerali lubrificanti con un punto di infiammabilità superiore a 125-c; 10) olii minerali bianchi; 11) olii minerali combustibili nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65-c a 125-c compreso. Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi, potranno essere aggiunte altre sostanze, a quelle sopra indicate.
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