Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 25 mar 1937
Agli effetti del numero 8 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono in ogni caso considerate materie infiammabili le sostanze seguenti:
1) petrolio greggio per raffinazione;
2) petrolio raffinato;
3) etere di petrolio;
4) acqua ragia minerale;
5) benzina;
6) benzolo;
7) etere solforico;
8) alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti;
9) olii minerali lubrificanti con un punto di infiammabilità superiore a 125-c;
10) olii minerali bianchi;
11) olii minerali combustibili nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65-c a 125-c compreso.
Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi, potranno essere aggiunte altre sostanze, a quelle sopra indicate.
Storico versioni
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