Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 8

In vigore dal 25 mar 1937
Le denuncie di esercizio dei lavori e di variazione di essi debbono essere compilate su moduli predisposti dall'istituto assicuratore.
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