Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 13

In vigore dal 25 mar 1937
Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno devono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto, nel penultimo comma del precedente articolo, solo quelle relative, alle giornate dì presenza al lavoro gli importi delle mercedi devono essere registrati nel libro paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di essi. Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro paga, nello stesso termine nel quale sono registrati, a norma del comma precedente, egli importi delle mercedi pagate.
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