Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 12

In vigore dal 25 mar 1937
I datori di lavoro debbono tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano inscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di all' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di licenziamento, la categoria professionale e la misura del salario; 2) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, sia indicato: a) il cognome, il nome e il numero di matricola; b) il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; c) la mercede effettivamente corrispostagli in danaro e la mercede corrispostagli sotto altra forma. Nel caso in cui il prestatore di opera sia retribuito con mercede fissa o a giornata intera o a periodi superiori, sarà segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista, oltre il salario effettivo ad esso eventualmente corrisposto, sarà, indicato il salario più basso stabilito dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori di opera dei la categoria a cui l'apprendista passera, terminato l'apprendistato.
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