Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 36

In vigore dal 25 mar 1937
La denuncia dell'infortunio all'istituto assicuratore ed il certificato medico, che deve corredarla ai sensi. dell', comma primo, del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e circostanze di esso, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunziate, le eventuali alterazioni preesistenti.
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