Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Capo II
Art. 41
In vigore dal 25 mar 1937
Ricevuto il certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione, l'istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione della indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze; l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente al lavoro, e nel termine di trenta giorni comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.
Però l'istituto assicuratore, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità, permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere à liquidazione definitiva.
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