Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 45

In vigore dal 25 mar 1937
La revisione delle rendite di inabilità ai sensi dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, può essere richiesta dall'infortunato o disposta dall'istituto assicuratore. Nel primo caso la domanda deve essere presentata all'istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura, di riduzione dell'attitudine al lavoro. Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita; alle relative contestazioni, si, applicano le disposizioni dell'. Nel caso nel quale l'istituto assicuratore richieda la revisione, l'istituto stesso deve darne preventiva comunicazione all'infortunato.
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