Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 48

In vigore dal 25 mar 1937
Per l'accertamento della vivenza a carico l'istituto assicuratore può assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici: e può chiedere per le indagini del caso l'intervento dei Reali carabinieri. Agli effetti dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la vivenza, a carico è provata quando risulti. che gli ascendenti si trovino in stato di bisogno e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. Agli effetti del secondo alinea del n. 1 del precitato articolo l'attitudine al lavoro si considera ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedova abbia raggiunto i 65 anni di età al momento della morte della moglie per infortunio.
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