Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 50

In vigore dal 25 mar 1937
Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione avrà effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale fu richiesta la revisione.
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