Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo III

Art. 54

In vigore dal 25 mar 1937
Qualora l'istituto assicuratore non ritenga di provvedere ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza sia a mezzo di propri ambulatori sia mediante accordi con enti o sanitari locali, il datore di lavoro deve provvedere a tali prestazioni e sostenere le spese inerenti ad esse. In tal caso o quando il datore di lavoro provveda con propri mezzi ai soccorsi di urgenza, dell'onere relativo è tenuto conto nella determinazione preventiva del premio di assicurazione. Il datore di lavoro è però sempre tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato sostenendone le spese.
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Art. 54 Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. — Testo vigente | Portale Normativo