Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo III

Art. 57

In vigore dal 25 mar 1937
Le amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro, salvo il pagamento delle spese di ospedalità da parte dell'istituto assicuratore, quando si tratti di infortuni indennizzabili ai termini del R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'istituto assicuratore. L'istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedali. I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati indicati nell' con diritto agli stessi compensi ivi stabiliti. Le amministrazioni ospitaliere hanno l'obbligo di dare visione all'istituto assicuratore ed all'infortunato o suoi superstiti, ed eventualmente copia, dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da essi ricoverati. Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'istituto assicuratore nei quali sia ricoverato per la cura l'infortunato stesso.
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