Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo III

Art. 60

In vigore dal 25 mar 1937
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando ai termini del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall' del decreto medesimo, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.
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