Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo IV
Art. 63
In vigore dal 25 mar 1937
Agli effetti del secondo comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo il periodo stabilito nell' del decreto 13 maggio 1929, n. 928, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
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