Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo V
Art. 67
In vigore dal 25 mar 1937
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima, e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni del presente titolo.
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