Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo V
Art. 69
In vigore dal 25 mar 1937
Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'inscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
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