Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo V

Art. 74

In vigore dal 25 mar 1937
Le autorità, marittime del Regno e le autorità consolari all'estero vigilano sulla esatta applicazione delle disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; e del presente regolamento. Le autorità, predette hanno facoltà, di negare le spedizioni alla nave quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.
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