Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VI
Art. 79
In vigore dal 25 mar 1937
La Sezione provvede a prestazioni terapeutiche, medico-chirurgiche, ortopediche, balneotermali e simili e alla rieducazione professionale ed in genere esplica le forme di assistenza sanitaria, profilattica, materiale e morale che si ravvisino necessarie dal Comitato preposto alla Sezione nei limiti delle disponibilità finanziarie di questa.
Le prestazioni della Sezione possono effettuarsi anche mercè il temporaneo ricovero degli invalidi negli istituti previsti dall'.
Nella concessione delle prestazioni sarà tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e in genere delle condizioni fisiche dell'invalido, nonché delle condizioni economiche e familiari di esso.
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