Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VI

Art. 81

In vigore dal 25 mar 1937
Il Comitato preposto alla Sezione ha facoltà, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei suoi mezzi tecnici, di ammettere a talune prestazioni anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore una inabilità inferiore all'ottanta per cento, se tali prestazioni siano reputate vantaggiose all'invalido.
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