Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VI
Art. 84
In vigore dal 25 mar 1937
Il Comitato preposto alla Sezione delibera:
1) sulle forme di assistenza della Sezione e sui modi e limiti di essa;
2) sui ricorsi di cui nell';
3) sulla compilazione di regolamenti interni;
4) sulle convenzioni previste nell';
5) ed in genere su quanto attiene al funzionamento della Sezione.
Il Comitato predispone il conto preventivo e il conto consuntivo della Sezione e propone la misura del contributo a carico degli istituti assicuratori ai sensi dell' del R. decreto 17 agosto,1935, n. 1765.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale fascista infortuni che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.
Storico versioni
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