Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VI

Art. 86

In vigore dal 25 mar 1937
Ai servizi della Sezione si provvede per mezzo degli uffici e col personale dell'Istituto nazionale fascista infortuni. Il personale alle dipendenze dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro ai 31 marzo 1937 è assunto dall'Istituto nazionale fascista infortuni nel numero ed alle condizioni che saranno stabilite dal Comitato esecutivo di questo, secondo le esigenze dei servizi della Sezione e approvate dal Ministero delle corporazioni.
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