Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VI
Art. 83
In vigore dal 25 mar 1937
Le casse previste dal n. 1 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono versare alla Sezione, entro i trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'ammontare delle addizionali incassate nel trimestre precedente in base all', n. 1, del Regio decreto medesimo, dedotto le quote di addizionale eventualmente restituite ai datori di lavoro in sede di regolazione dei contributi.
Per le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura il contributo annuo è commisurato all'ammontare dei contributi assicurativi stabiliti per l'anno precedente con decreto del Ministro per le corporazioni ai termini dell' del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432. Le casse predette devono versare il rispettivo contributo alla Sezione in quattro rate trimestrali, ed ognuna di esse nei trenta giorni successivi a ciascun trimestre.
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