Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VI

Art. 80

In vigore dal 25 mar 1937
I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni da parte della Sezione o circa la natura e i limiti delle prestazioni proposte per ciascun invalido dai competenti organi tecnici sono demandati alla decisione del Comitato di cui nell'. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.
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