Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VI
Art. 80
80 / 95In vigore dal 25 mar 1937
I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni da parte della Sezione o circa la natura e i limiti delle prestazioni proposte per ciascun invalido dai competenti organi tecnici sono demandati alla decisione del Comitato di cui nell'. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-80