Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VI

Art. 78

In vigore dal 25 mar 1937
Le casse previste dal n. 1 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura hanno l'obbligo di denunciare alla Sezione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito una inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le casse predette debbono anche fornire alla detta Sezione tutte le notizie ed informazioni che fossero ad esse richieste dalla Sezione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-78

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo