Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VI
Art. 78
In vigore dal 25 mar 1937
Le casse previste dal n. 1 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura hanno l'obbligo di denunciare alla Sezione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito una inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le casse predette debbono anche fornire alla detta Sezione tutte le notizie ed informazioni che fossero ad esse richieste dalla Sezione medesima.
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