Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VII
Art. 87
In vigore dal 25 mar 1937
Le denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi prevista dall' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la denuncia degli infortuni prevista dall' del citato decreto ed in genere tutte le comunicazioni all'istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono.
Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in più luoghi compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'istituto assicuratore, il datore di lavoro può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a presentare la denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sarà stabilita dall'istituto assicuratore medesimo.
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