Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VII

Art. 91

In vigore dal 25 mar 1937
Sul fondo istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai termini dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il Ministero delle corporazioni può erogare somme: a) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati; b) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; c) per sussidiare, in casi particolarmente meritevoli di aiuto, i parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall' del Regio decreto predetto, già viventi a carico degli infortunati stessi.
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