Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VII

Art. 93

In vigore dal 25 mar 1937
I Comuni debbono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale fascista infortuni l'elenco delle patenti di esercizio rilasciate ai datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione. Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto i Consigli provinciali dell'economia corporativa per le ditte industriali e commerciali ed in genere per le aziende che inizino la loro attività nella rispettiva circoscrizione.
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