Art. 1

In vigore dal 25 mar 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l', primo capoverso, del R. decreto 11 agosto 1935-XIII, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato e le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali visto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini - LANTINI - Solmi - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 383, foglio 32. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo