Art. 1
In vigore dal 25 mar 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l', primo capoverso, del R. decreto 11 agosto 1935-XIII, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato e le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali visto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - LANTINI - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 32. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rd-1