Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo V

Art. 68

In vigore dal 25 mar 1937
Agli effetti dell'ultimo comma dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga. Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone inscritte sulla licenza e tutte le altre che saranno indicate nei libri di matricola e paga prescritti dall' e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le casse di cui al n. 1 dell' del Regio decreto precitato. Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 12 a 17 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-68

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo