Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IV

Art. 61

In vigore dal 25 mar 1937
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni salvo le disposizioni speciali del presente titolo e le altre specificatamente indicate nel presente regolamento. Gli si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.
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