Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 51

In vigore dal 25 mar 1937
Nel caso in cui il titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva della attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell' ed in base al salario che servì per la determinazione della precedente rendita. Se però tale salario è inferiore a quello in base al quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita sarà determinata in base a quest'ultimo salario. Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella, in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente. Nel caso in cui a seguito di precedenti infortuni sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito, a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed al salario percepito all'epoca in cui questo si è verificato.
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