Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 49

In vigore dal 25 mar 1937
Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, trimestrali o semestrali in relazione alla entità delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'istituto assicuratore e approvate dal Ministero delle corporazioni. In caso di morte del titolare della rendita, è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
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