Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 53

In vigore dal 25 mar 1937
L'istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che, le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento di urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli del Codice di procedura civile; le spese relative sono a carico, dell'istituto assicuratore.
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