Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 38

In vigore dal 25 mar 1937
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'operaio non è in grado di recarsi al lavoro, l'istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, provvede affinché entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea.
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