Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 39

In vigore dal 25 mar 1937
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questo si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, la indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni che saranno date dallo stesso istituto assicuratore. L'ammontare delle indennità sarà rimborsato al datore di lavoro dall'istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.
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