Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo II

Art. 42

In vigore dal 25 mar 1937
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per quali l'istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medito dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni trenta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può richiedere la costituzione del collegio arbitrale di cui all' del R. decreto 17 agosto 1995, n. 1765, o convenire in giudizio l'istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nel titolo VI del Regio decreto medesimo. Qualora il termine di cui nei comma secondo e terzo del precedente articolo decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.
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