Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Capo II
Art. 45
45 / 95In vigore dal 25 mar 1937
La revisione delle rendite di inabilità ai sensi dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, può essere richiesta dall'infortunato o disposta dall'istituto assicuratore.
Nel primo caso la domanda deve essere presentata all'istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura, di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita; alle relative contestazioni, si, applicano le disposizioni dell'.
Nel caso nel quale l'istituto assicuratore richieda la revisione, l'istituto stesso deve darne preventiva comunicazione all'infortunato.
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