Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 108

In vigore dal 9 lug 1936
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle spedizioni effettuate per ferrovie, tramvie o con altri mezzi pubblici di trasporto. Tutti indistintamente i vettori non possono effettuare trasporti di generi per i quali sia prescritta la bolletta di accompagnamento, senza che siano loro consegnate le bollette medesime le quali devono essere unite alle lettere di vettura, quando queste vengano emesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-108

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo