Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 110

In vigore dal 9 lug 1936
Le merci provenienti direttamente dall'estero tanto per via di terra, quanto per via di mare o di aria, sono libere da qualsiasi vincolo, agli effetti delle imposte di consumo sino a che esse sono vincolate a dogana, dovendo ritenersi validi, a giustificare la provenienza della merce, i documenti di trasporto e quelli doganali. Per le merci nazionalizzate destinate a Comune diverso da quello ove fu eseguita l'operazione doganale si applicano, per quanto riguarda la bolletta di accompagnamento, le disposizioni di cui agli articoli precedenti. Tuttavia anche per le merci nazionalizzate presso una dogana di confine si prescinde dall'obbligo della bolletta di accompagnamento quando l'intero carico è scortato dalla bolletta doganale di importazione da cui risulti la destinazione definitiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-110

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