Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 112

In vigore dal 9 lug 1936
I prefetti, su richiesta dei podestà o anche d'ufficio, sono autorizzati a disporre, quando ne riconoscano la necessità, che, limitatamente al periodo della vendemmia, gli uffici delle imposte di consumo si astengano dall'esigere l'osservanza delle formalità regolamentari per i trasporti delle uve e del mosti che dal luogo di produzione vengono avviati in altri Comuni centri di mercato per la vendita, nonché per i trasporti delle uve e del mosti che dal centri di mercato vengono dopo la vendita diretti in altri Comuni per vinificazione. In tal caso gli uffici delle imposte di consumo devono limitarsi ad esercitare l'occorrente vigilanza nelle località e sulle vie di transito, allo scopo di accertare la definitiva uscita delle uve e dei mosti dal Comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-112

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