Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 115
In vigore dal 9 lug 1936
Il podestà deve stabilire gli uffici delle imposto di consumo in numero adeguato all'importanza del movimento commerciale del Comune ed in località che rispondano alle esigenze del traffico delle merci provenienti da fuori Comune e a quelle del traffico interno.
Per le operazioni, che a termini del 2° comma del precedente , debbono essere effettuate alle stazioni di arrivo delle ferrovie e delle tramvie extra-urbane, possono essere istituiti appositi uffici presso le stazioni medesime. In tal caso le amministrazioni ferroviarie e tramviarie sono tenute a fornire gratuitamente a quella delle imposte di consumo i locali necessari per i detti uffici. Tale obbligo per le stazioni già esistenti nel giorno di pubblicazione del presente regolamento, è applicabile solo quando vi siano in esse locali disponibili; in mancanza di questi le amministrazioni ferroviarie e tramviarie sono tenute a concedere gratuitamente le aree occorrenti por le relative costruzioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma per quanto concerne la gratuità della concessione dei locali o delle aree, non si applicano alle ferrovie dello Stato.
Sorgendo divergenze fra le amministrazioni ferroviarie o tramviarie e quelle delle imposte di consumo, decide definitivamente il Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.
Storico versioni
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