Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 109
In vigore dal 9 lug 1936
Il rilascio della bolletta di accompagnamento di cui al precedente è sempre obbligatorio per i generi indicati nell' ancorchè nel Comune di origine non siano assoggettati ad imposta.
Per il mancato rilascio delle bollette di accompagnamento o per l'irregolare rilascio di esse, ovvero per l'omesso invio al Comune di destinazione dei relativi scontrini nel termine di cui al precedente , è applicabile agli amministratori, funzionari ed impiegati comunali od agli appaltatori delle imposte di consumo ed ai loro impiegati la pena pecuniaria previste dagli del T.
U.
La stessa pena è applicabile quando non vengano restituiti ai Comuni di origine gli scontrini à sensi delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-109