Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 103
In vigore dal 9 lug 1936
Salva il disposto del successivo , per il trasporto da uno ad altro Comune od all'estero di bevande, carni, pesci comunque conservati, formaggi e latticini, si deve fare preventiva denunzia al locale ufficio delle imposte di consumo, indicando:
a) la ditta o il nome, cognome e paternità della persona nel cui interesse si effettua il trasporto;
b) l'ubicazione dei locali di deposito, cantina, magazzino o negozio dai quali la merce è prelevata;
c) la qualità e quantità della merce;
d) numero, la specie e le eventuali marche dei colli;
e) il numero, la specie dei veicoli e le generalità dell'incaricato del trasporto;
f) il Comune di destinazione o la dogana di uscita;
g) la ditta o il nome e cognome del destinatario in caso di trasporto in altri Comuni, specificando, se trattasi di commerciante, l'ubicazione dell'esercizio e, se trattasi di consumatore, il domicilio;
h) il giorno e l'ora in cui si inizierà il trasporto e la via da percorrere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-103