Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 102

In vigore dal 9 lug 1936
À sensi degli del T. U. è tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di piccole quantità di generi provenienti da altri Comuni o dall'estero portate a mano, nei limiti massimi appresso indicati: bevande vinose: due litri; bevande alcooliche: mezzo litro; carni fresche, salate, affumicate, insaccate o comunque preparate: chilogrammi uno; dolciumi e cioccolato: chilogrammi mezzo; panettoni o pandolci: chilogrammi uno; profumerie e saponi fini (a lordo dei recipienti immediati): grammi. 250; pesce salato o comunque conservato: chilogrammi uno; formaggi e latticini: chilogrammi uno. La tolleranza non è ammessa e si procede alla riscossione della imposta quando si tratti di rifornimenti sistematici o fatti a scopo di lucro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-102

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