Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 99

In vigore dal 9 lug 1936
Il trasporto degli altri generi soggetti ad imposta da un locale di deposito del fabbricante, non obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, alla casa di abitazione del fabbricante medesimo pel consumo proprio e della sua famiglia, deve essere preventivamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo, per il rilascio della bolletta di accompagnamento, salve il disposto dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-99

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