Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 95
In vigore dal 9 lug 1936
Il produttore di bevande vinose, il fabbricante o commerciante all'ingrosso che venda o ceda generi soggetti ad imposta a consumatori dello stesso Comune, prima di consegnare la merce all'acquirente, deve soddisfare in proprio l'imposta e consegnare all'acquirente stesso la bolletta di pagamento che serve a scortare la merce sino a destinazione.
Nel caso in cui il commerciante all'ingrosso sia ammesso, a termini dell', penultimo comma del T. U., a soddisfare l'imposta posticipatamente di mese in mese, deve far scortare la merce da apposita bolletta di accompagnamento o da altro documento idoneo autorizzato dall'ufficio delle imposte di consumo, salva sempre la prescritta annotazione sul registro di carico e scarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-95